Normative concernenti pazienti ipoacusici
I pazienti affetti da problematiche uditive in Italia possono accedere ad una serie di benefici di tipo assistenziale ed economico, sebbene le normative attuali andrebbero sottoposte ad un processo di revisione su più aspetti
La maggior parte dei pazienti ipoacusici presenta difetti uditivi di grado medio o medio-grave rimediabili tramite chirurgia otofunzionale, con o senza protesi impiantabili chirurgicamente, o protesizzazione acustica esterna.
I pazienti necessitanti di trattamento chirurgico funzionale della sordità possono essere sottoposti gratuitamente alle procedure otochirurgiche funzionali sia nell'ambito di Aziende del SSN, sia nell'ambito di strutture private se presente copertura assicurativa del paziente. Nel caso in cui il paziente non sia coperto da assicurazione personale, i costi dell'intervento in struttura privata in genere non si discostano di molto da quello ad esempio di una coppia di protesi uditive esterne di elevata qualità.
Per quanto riguarda i pazienti necessitanti di protesizzazione acustica tradizionale, essi possono accedere a dei vantaggi economici ai fini dell’acquisto delle protesi (copertura parziale dei costi) o dell’assistenza successiva, tramite una domanda di invalidità civile per ipacusia, una volta ottenuta opportuna diagnosi clinica ed otofunzionale da parte dello specialista otorinolaringoiatra, purchè raggiungano almeno un 33% di punteggio di invalidità dovuta a cause extra-uditive, a prescindere dal reddito. Se il paziente è dotato di una assicurazione sanitaria personale ha invece diritto ad una copertura economica o un rimborso a prescindere dalla domanda di invalidità, ma sempre previa opportuna procedura diagnostica e di indicazione fornita dallo specialista otorinolaringoiatra.
Per quanto riguarda i pazienti affetti da sordità di grado grave o profondo in particolare quelli affetti da queste problematiche alla nascita o nella prima infanzia, gli aspetti normativi cambiano in maniera netta. La legge 381 DEL 26/05/1970 (modificata il 9/2/06) considera sordo il minorato sensoriale dell’ udito affetto da sordità congenita o acquisita durante l’età evolutiva che gli abbia impedito il normale apprendimento del linguaggio parlato, purchè la sordità non sia di natura psichica o dipendente da causa di guerra, di lavoro o di servizio. Il DM del 05.02.92 definisce che l’età evolutiva si considera conclusa al compimento del dodicesimo anno di età. E cioè la sordità deve essere insorta prima dei dodici anni, l’ apprendimento del linguaggio, anche se c’ è stato, cioè anche se il bimbo parla, deve essere avvenuto in modo innaturale (protesi, impianto, logopedia, etc), la sordità non deve essere trasmissiva ma neurosensoriale, la soglia uditiva deve essere quella prevista dal D.M. del 05/02/92 (PTA superiore ai 60 dB per i minori di 12 anni e superiore ai 75 dB per i maggiori), Il giudizio deve prescindere dalla qualità del linguaggio e dalla efficacia della rimediazione protesica.
Il sordo ha diritto alla indennità di comunicazione che viene concessa per tutta la vita, prescindendo dal reddito e ad altri benefici ed agevolazioni.
Il sordo ha diritto anche alla “pensione per sordi” cioè l’assegno mensile di assistenza (sempre ai sensi della legge 381 del 26/05/70), quest’ ultima, tuttavia, condizionata dal reddito (riservata ai non occupati, agli occupati con limite di reddito, comunque non oltre i 65 anni.
Per i minori spetta inoltre l’indennità di frequenza. Essa è definita dalla legge 11/10/90 n. 289. Ne hanno diritto i minori ipoacusici con perdita uditiva pari o maggiore ai 60 dB quale media per le frequenze 500/1000/2000 e che frequentino una scuola o un centro di logopedia convenzionato. La frequenza alla scuola o al centro deve essere documentata e comunicata all’inizio di ogni anno scolastico o di ogni periodo riabilitativo alla propria ASL di appartenenza . Ne hanno anche diritto i minori con perdita uditiva inferiore ai 60 dB “che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età e che quindi vengano riconosciuti in stato di handicap in base alla Legge 104”. La domanda per l’indennità di frequenza va ripresentata ogni anno all’ASL di appartenenza allegando un certificato medico che specifichi il grado della perdita uditiva e un certificato di frequenza rilasciato dal Centro di riabilitazione o dalla scuola. Il diritto all’indennità di frequenza cessa al compimento del 18° anno.
Il riconoscimento dell’handicap (legge 104), è in genere di tipo grave – comma 3 fino al compimento del diciottesimo anno di età. Tra i benefici previsti vi è l’IVA al 4% sull’ acquisto delle automobili destinate agli invalidi sordi. Per gli adulti è prevista la priorità nel collocamento al lavoro (in quest’ambito è riservata la percentuale del 5% ai sordomuti).
La legge 80 del 2006 sulla semplificazione delle procedure burocratiche interviene in riferimento alla legge 381 del 1970 (ex sordomutismo), e definisce che l’accertamento avverrà una volta per tutte e non si dovranno più, periodicamente, ripetere esami audiometrici e visite per continuare ad usufruire dei benefici, cioè dell’ indennità di comunicazione. La domanda va comunque ripresentata al compimento del 18° anno, cioè in quanto maggiorenni. Gli organi di controllo non dovranno più richiedere ulteriori documentazioni al paziente, ma solo alle commissioni che si siano già espresse in favore del riconoscimento.